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ISCRIZIONE ENTRO IL 15 LUGLIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
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* buono spendibile presso un vivaio
L'istituzione dell'imposta
municipale propria è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012.
E' stata introdotta dal decreto sul cosiddetto Federalismo Fiscale – Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 (art. 13). Sarà applicata in via sperimentale fino al 2014, poi, a regime ( con gli aggiustamenti che potranno esserci) dal 2015.
CHI LA PAGA?
Chi possiede degli
immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, gli
usufruttuari e i titolari di diritto di abitazione.
Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il contribuente risiede
anagraficamente e dimora abitualmente. I due requisiti
devono coesistere. Deve inoltre trattarsi di un'unica unità
immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale. L'immobile deve essere
adibito ad abitazione non solo dal contribuente ma anche del suo nucleo
familiare.
QUALI SONO LE PERTINENZE?
Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie indicate. per esempio se unitamente ad una unità abitativa sono iscritte
in catasto due garage C/6, solo una delle due pertinenze sarà equiparata
all'abitazione principale, mentre la seconda sarà da calcolare come altro
fabbricato, con la relativa tariffa.
QUAL E' LA BASE IMPONIBILE?
La base
imponibile è costituita dal valore dell'immobile, che per i fabbricati iscritti
in catasto è costituito da quello che risulta dalla rendita catastale al 1°
gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
·
160 per i fabbricati in categoria A ( esclusa la categoria
A10 ) e categorie C/2, C/6 e C/7;
·
140 per i fabbricati in categoria B e categorie C/3,
C/4 e C/5;
· 80 per i fabbricati categoria D/5;
·
80 per i fabbricati in categoria A/10;
·
60 per i fabbricati in categoria D ( escluso D/5)
·
55 per i fabbricati in categoria C/1.
Il valore dei terreni edificabile è quantificato in
Euro 18,00/mq ed Euro 12,00/mq per aree a destinazione turistica per campeggi.
TERRENI AGRICOLI
Per i
terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale
risultante a catasto al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutato del
25% e moltiplicato per 135.
Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
QUALI SONO LE ALIQUOTE?
L'aliquota
base stabilita dalla legge e pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per
cento per l'abitazione principale e relative pertinenze.
L'aliquota fissata dal
Comune di Ceresole Reale per l'anno 2012 è pari allo 0,30% per l'abitazione principale
e relative pertinenze – 0,70% per tutti gli altri fabbricati, esclusi i rurali,
ESENZIONE per i terreni agricoli .
RIDUZIONE PER I FABBRICATI RURALI
L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali.